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Come applicare il protocollo d’intesa FNOPI-CSM-CNF: ecco le indicazioni operative

 La Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri FNOPI ha inviato una circolare agli Ordini provinciali con le modalità di applicazione del protocollo FNOPI/Consiglio superiore della Magistratura/Consiglio Nazionale Forense  sottoscritto il 20 settembre per applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria). CIRCOLARE in allegato

Indicazioni operative agli Ordini sull’applicazione del protocollo FNOPI/CSM/CNF sottoscritto il 20 settembre per applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria).

La Federazione  ha inviato una circolare ad hoc agli OPI (allegata), ricordando che la richiesta esplicita di avvocati e magistrati è stata quella di prevedere parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, perché in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità della materia.

Ferma restando l’obbligatorietà di legge dell’iscrizione all’Ordine (che in alcuni casi è stato rilevato non essere presente), FNOPI concorrerà all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici già indicate nell’analogo protocollo con la FnomCeO del 24 maggio scorso.

Gli albi circondariali dovranno garantire oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie e per questo è stata prevista una sezione riservata alla professione infermieristica con “speciale competenza”, dettata non soltanto dal solo possesso del titolo abilitativo alla professione, ma dalla concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come emerge sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.

La Magistratura riconosce le competenze specialistiche degli infermieri come effettive e come presupposto per la scelta dei periti e consulenti dei tribunali. E nel protocollo stabilisce due ordino di requisiti per l’iscrizione agli elenchi: primari (laurea magistrale in scienze infermieristiche; esercizio della professione da non meno di 10 anni; assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso; regolare adempimento degli obblighi formativi ECM) e secondari (curriculum formativo post-universitario che indichi: corsi di livello universitario o assimilato; corsi di aggiornamento per il circuito ECM ed eventuali attività di docenza; posizioni ricoperte e le attività svolte durante la carriera; attività di ricerca, pubblicazioni e iscrizione a società scientifiche; riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che dimostrino l’elevata qualificazione; abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione; attestazione della conoscenza del processo telematico).

Il fulcro del Protocollo è nell’individuazione delle “speciali competenze” dell’infermiere e le modalità di valutazione di queste.

La codificazione dei criteri per confermare la cosiddetta “speciale competenza”, rimessa alla “certificazione” di ogni singolo Ordine, dovrà essere ricondotta secondo le indicazioni da poco fornite agli OPI dalla Federazione, a criteri che non devono trascurare l’esperienza pratica e la formazione acquisita in uno specifico ambito del settore disciplinare dagli infermieri che vogliano essere inseriti negli albi circondariali dei CTU e Periti.

L’individuazione delle “speciali competenze” dovrà essere eseguita con criteri ed esigenze di flessibilità e di interconnessione tra i requisiti primari e secondari.

In questo senso si potrà riconoscere anche il valore integrativo di quelli secondari, tenendo in ogni caso presente che rimangono certamente obbligatori: il possesso del titolo abilitante; l’esercizio della professione da almeno un decennio; l’assenza di procedimenti disciplinari ordinistici in corso o provvedimenti disciplinari ordinistici comminati, entrambi negli ultimi cinque anni; la regolarità formativa ECM (con verifica di adempimento certificativo, così come previsto dal CoGeAPS, nel triennio certificabile, salvo integrazioni normative).

Non aver conseguito la laurea magistrale potrebbe non determinare necessariamente, in base art. 3 comma 7 del Protocollo, la mancanza della “speciale competenza” assistenziale quando vi sia la prova di un percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere che possa garantirla.

Va da sé che una valutazione positiva dell’infermiere sarà data anche in base all’esperienza qualificata in precedenti incarichi peritali e all’aver partecipato a master di approfondimento e corsi di formazione con stage, esami finali ed eventuale certificazione di competenze specifiche.

Sotto l’aspetto procedurale, la Federazione ritiene che la valutazione espressa su ogni singolo infermiere debba essere espressione del Consiglio direttivo dell’OPI.

Considerato il coinvolgimento della FNOPI al tavolo tecnico del CSM per l’attuazione del Protocollo, ogni OPI dovrà trasmettere alla Federazione, almeno una volta ogni 3 mesi gli effetti delle scelte legate all’esecuzione del Protocollo, anche per mantenere aggiornata la mappatura dei professionisti infermieri iscritti negli albi dei Tribunali.

La Federazione stessa svolgerà anche le funzioni di verifica e controllo sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti contro le decisioni dell’OPI, esprimendo parere vincolante.

Circolare 77-2018 -002-

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