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Obbligo della PEC per tutti gli iscritti agli Ordini professionali

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario:

• ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione;
• grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio.
Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

La PEC è obbligatoria per gli Infermieri e Infermieri Pediatrici, come stabilito dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009, in particolare al comma 7 dell’art. 16.
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti».

La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale) ai rispettivi Ordini.

A tal fine, il d.l. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

L’ordine delle Professioni Infermieristiche si è fatta carico dell’attivazione e gestione delle caselle Pec in favore dei propri iscritti” ribadisce il presidente dell’ordine dott. Giuseppe Papagni.

Un servizio che sarà gratuito e quindi garantito a tutti gli iscritti in regola con i pagamenti delle quote annuali. È uno dei servizi che l’OPI offre ai propri iscritti, dando la possibilità agli infermieri ed Infermieri pediatrici che ancora non la possiedono di mettersi in regola con la normativa vigente. Nel corso dei prossimi giorni verranno attivati nuovi ed importanti servizi in favore degli iscritti. Il nostro impegno continuo in favore della comunità professionale“, conclude il presidente OPI BAT.

Ricordiamo che per poterla attivare bisogna seguire le indicazioni contenute sul sito wwww.opibat.it alla sezione SEGRETERIA –> MODULO ATTIVAZIONE PEC.